Monfalcone, furto di sabbia a Marina Julia: assoluzione per i tre imputati
MONFALCONE. Sono stati assolti perché il fatto non sussiste. È la sentenza pronunciata dal giudice Sara Frattolin, nei confronti di Piero Gasparini, legale rappresentante della ditta Egp, Adriano D’Andrea Ricchì, amministratore delegato di Marina Julia Gest, del villaggio turistico, e Carlo Cibelli, direttore del camping della struttura già Albatros.
La vicenda, risalente all’ottobre 2018, era legata all’asporto di sabbia dalla battigia della spiaggia della località balneare cittadina, 39 metri cubi che erano stati posizionati a monte del litorale, in particolare un cumulo nell’area di pertinenza del camping, oltre una cancellata.
Un’attività di “messa in sicurezza” rispetto all’effetto erosivo delle mareggiate, a cui sarebbe seguito il riposizionamento sulla linea di costa.
Ma il personale della Capitaneria intervenuto a seguito di segnalazioni anonime, era stato di diverso avviso. La sabbia era stata posta sotto sequestro, due porzioni, l’una oltre la cancellata, l’altra all’esterno. Contestato il reato di furto di sabbia, fattispecie che integra l’aggravante della esposizione alla pubblica fede. Lo scorso mercoledì s’è articolata la discussione finale.
Con il pubblico ministero a richiedere la condanna per tutti gli imputati alla pena di 4 mesi e 400 euro di multa.
Il pm ha sostanzialmente sostenuto che l’impresa Egp aveva conseguito l’appalto per la pulizia giornaliera della spiaggia solo nel periodo estivo, non vi erano altre disposizioni date dal Comune, non era previsto alcun “sistema preventivo” a tutela del litorale. La movimentazione eseguita non aveva alcuna autorizzazione, acclarando pertanto la responsabilità penale degli imputati.
L’avvocato Franco Ferletic, che rappresenta Adriano D’Andrea Ricchì e Carlo Cibelli, su tutto ha rilevato che la sabbia era stata spostata di soli 20-30 metri ed il Testo unico dell’Ambiente (articolo 42) stabilisce il confine demaniale fino alla distanza di 300 metri dalla battigia. Insomma una movimentazione «pienamente rientrante nella superficie del Demanio». E il furto di un bene implica uno spossessamento definitivo, con lo scopo di trarre un profitto, quindi un dolo specifico. Invece, la sabbia era stata spostata in una “sede sicura” per poi riportarla nel sito originale. Lo scopo era pertanto quello di salvarla dall’erosione. A riprova anche il fatto che il cumulo posto oltre la cancellata era rimasto integro, quello esterno si era disperso. Né erano necessarie autorizzazioni particolari, anche perché era una sabbia mista a ghiaia, priva di mercato.
Il difensore ha chiesto l’assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine perché il fatto non costituisce reato, o per non aver commesso il fatto.
Sulla stessa linea e con la stessa richiesta l’avvocato Enrico Agostinis (Piero Gasparini), che ha insistito sull’assenza dell’elemento oggettivo del reato e del dolo specifico. Quei lavori erano stati eseguiti con assoluta diligenza, attività del resto praticate da tutte le ditte che operano sui litorali, anche in Veneto. Nessun “impossessamento”, nessun fine per trarre profitto.